
Che cosa c'è al fondo delle regole che ci governano la vita obbligandoci? Qual è il paradigma oggi fondante il diritto e, con esso, l'organizzazione sociale in cui ci troviamo immersi? E quale o quali sono stati i paradigmi nelle epoche passate e quale paradigma potrà esservi – o è sperabile che vi sia – nel futuro?
Nel libro si interroga la storia occidentale alla ricerca dei fondamenti che sono stati via via posti alla radice del potere e delle sue articolazioni normative; fondamenti che hanno retto (o reggono tuttora) la dinamica del comando e dell'obbedienza all'interno delle comunità organizzate e, all'esterno, delle relazioni, paritarie o di supremazia, tra i diversi Stati.
L'opera, giunta alla sua seconda edizione, intende illustrare la materia del diritto del lavoro nelle sue linee evolutive e nei suoi istituti essenziali. Concepita essenzialmente per scopi didattici, la trattazione intende andare al cuore delle questioni proprio per rivelarne il senso profondo, da cui l'intitolazione ai fondamenti. Per una precisa scelta degli autori, le tematiche vengono, allora, esaminate con metodo sistematico e approccio sintetico. Ma non senza segnalare ed approfondire anche criticità interpretative, problematiche e questioni, specie ove evidenziate dall'esame della giurisprudenza più autorevole.
Argomenti trattati: nozione ed origine del diritto sindacale; l'organizzazione del lavoro sindacale; l'organizzazione sindacale del pubblico impiego: rappresentanza e rappresentatività del sindacato; il sindacato in azienda; la contrattazione collettiva del lavoro privato; la contrattazione collettiva del pubblico impiego; lo sciopero..
Il costituzionalismo ottocentesco, come dottrina politica nasce con un marchio classista che l'oppone alla democrazia. Ma basta aprire la nostra Costituzione all'articolo 1 per vedere quanto lungo sia stato il cammino che da allora è stato compiuto: "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro". A questo ha condotto l'ascesa delle masse popolari, cioè del mondo del lavoro, alla vita politica e l'accesso alle istituzioni. In una parola, c'è stata la diffusione della democrazia, sia nella sua dimensione politica che in quella sociale. Il riconoscimento del lavoro come fondamento della res publica, cioè della cosa o della casa comune, significa compimento di un processo storico d'inclusione nella piena cittadinanza. L'articolo 3 della Costituzione è uno svolgimento dell'articolo 1: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono [...] la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". È bene tenerlo a mente, nel momento in cui azioni diverse compromettono il significato costituzionale del lavoro, e al tempo stesso, la dignità del lavoratore.
La società non è la somma di rapporti bilaterali concreti, tra persone che si conoscono reciprocamente. È un insieme di rapporti astratti di persone che si riconoscono come appartenenti a una medesima cerchia umana, senza che gli uni nemmeno sappiano chi sono gli altri. Come può esserci vita comune, cioè società, tra perfetti sconosciuti? Qui entra in gioco la cultura. Dopo "Fondata sul lavoro", Gustavo Zagrebelsky prosegue la sua riflessione sui principi della Costituzione: al centro di questa riflessione stanno le idee, la loro importanza nella nostra esistenza, la gioia che possono procurare e i pericoli che ne insidiano l'autenticità. Senza idee, non c'è cultura; senza cultura non c'è società. E, senza libertà della cultura non c'è libertà della società.
I beni ecclesiastici rappresentano la componente più significativa del patrimonio culturale italiano. Un capitale immenso, che però deve fare i conti con la sfida della secolarizzazione e con la complessità istituzionale e organizzativa degli enti ecclesiastici. In mancanza di interventi efficaci, i suoi tesori rischiano soluzioni improprie o, peggio ancora, di cadere in rovina. La posta in gioco è altissima: in che modo la società civile, il volontariato e gli enti pubblici possono concorrere a proteggere e valorizzare questo patrimonio? Dopo un primo volume dedicato al quadro normativo sui beni culturali ecclesiastici e alle attività svolte dalle Fondazioni per individuare le situazioni più critiche e stabilire un insieme di buone prassi, questa seconda tappa della ricerca offre un quadro organico utile a meglio individuare i problemi in gioco e le possibili soluzioni, oltre che a riflettere sul ruolo di stimolo e supporto che le Fondazioni, in ragione della propria esperienza e della prossimità con le comunità di riferimento, possono svolgere presso i principali attori istituzionali, in particolare le autorità ecclesiastiche e il sistema pubblico statale, regionale e locale.
Il presente contributo si aggiunge ai precedenti volumi del Trattato dedicati alle fonti del diritto, dei quali è autore Riccardo Guastini, con riguardo all'evoluzione nel frattempo intervenuta a livello costituzionale, legislativo e giurisprudenziale, oltre che nella discussione dottrinale. Si tratta di linee di tendenza in parte comuni all'esperienza recente degli ordinamenti abitualmente comparati con il nostro, appartenenti soprattutto all'area dell'Europa continentale. Le linee lungo le quali principalmente si organizza la trattazione riguardano aspetti eterogenei, dall'esame dei quali risulta un quadro caratterizzato da una nuova "sistemazione" o da un crescente "disordine" delle fonti. Si allude anzitutto alla sempre più stretta integrazione tra livello statale e sovranazionale, specialmente nella duplice proiezione europea dei rapporti con il diritto dell'Unione e con la CEDU, anche per effetto delle modifiche costituzionali del 2001, dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e in virtù dei numerosi interventi della Corte costituzionale. L'attività di normazione dell'esecutivo risponde altresì all'esigenza di delegificazione e semplificazione, in una situazione nella quale quest'ultima costituisce tuttavia più un'aspirazione che non una tendenza realmente apprezzabile negli esiti, in un quadro che vede evolvere il "policentrismo normativo" ed ulteriormente articolarsi le modalità di regolazione, attraverso prassi eterogenee e inedite.