
L'esperienza giuridica medievale si pone come un pianeta separato e distinto da quello moderno: un insieme di valori fortemente incisivi e largamente diffusi creano una particolare mentalità giuridica e impongono precise scelte e soluzioni per i grandi problemi della vita associata. Su questa base Paolo Grossi ricostruisce magistralmente tale mentalità, assumendo a sue fedeli cifre espressive in primo luogo i vari istituti che organizzano la vita di ogni giorno, ciò che oggi noi chiameremmo 'diritto privato'. Ne emerge una civiltà intimamente giuridica, perché fondata su un ordine che è offerto dal diritto e che sul diritto si incardina. A fronte di una tumultuosa superficie politico-sociale, fa spicco la saldezza e la stabilità della costituzione sottostante, l'ordine giuridico appunto, garanzia e salvataggio della civiltà medievale. E, per questo, uno dei suoi messaggi storici più vivi e vitali.
La nona edizione dell'opera è stata completamente rivista ed aggiornata con la giurisprudenza e la normativa, pubblicate entro il 30 giugno 2017. Con riferimento alla normativa, si è in particolare tenuto conto delle novità introdotte dal D.L. 2016/59, convertito con L. 2016/119 in materia di esecuzione forzata; del D.L. 2016/168, convertito con L. 2016/197 in materia di giudizio di Cassazione; ed infine del c.d. Jobs Act autonomi (L. 2017/81). Si è tenuto conto anche delle novità della giurisprudenza delle Corti supreme, in particolare delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Fra le tante, possiamo segnalare Cass. 2 febbraio 2016 n. 1914, in tema di impugnabilità in Cassazione dell'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.; Cass. 19 aprile 2016 n. 7700 (che sviluppa quanto già deciso con Cass. 4 dicembre 2015 n. 24707); Cass. 20 luglio 2016 nn. 14916 e 14917, che hanno profondamente innovato in materia di inesistenza e nullità della notificazione; ed infine Cass. 21 marzo 2017 n. 7155 sull'art.360-bis c.p.c.
"I testi di diritto amministrativo possono essere scritti in modi molto diversi. Devo quindi dar conto dei criteri adottati e delle ragioni che hanno ispirato la scelta. Una disciplina che riguarda i profili giuridici della organizzazione e dell'attività delle collettività territoriali e dei loro rapporti con i soggetti che le compongono risente in modo immediato dei cambiamenti che si producono nel contesto economico e sociale. Se ne era ben resa conto la scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del secolo scorso. Ci aveva spiegato che a seguito delle innovazioni tecnologiche che hanno impresso ai rapporti un dinamismo prima sconosciuto e consentito la creazione di nuovi beni, l'industria manifatturiera ha profondamente modificato il precedente assetto fondato sull'agricoltura. I bisogni di nuove classi sociali sono entrati nella sfera pubblica determinandone un grande ampliamento e una modifica nelle funzioni. I servizi pubblici si sono affiancati alle attività di ordine e sicurezza esercitate dagli stati e dai comuni."
Parlare di diritto d'amore non serve a legittimarlo, l'amore non ha bisogno di legittimazione. L'amore vuol farsi diritto per realizzarsi pienamente. Le parole diritto e amore sono compatibili o appartengono a logiche conflittuali? Nell'esperienza storica, il diritto si è impadronito dell'amore. Lo ha chiuso in un perimetro, l'unico giuridicamente legittimo: il matrimonio. Un contratto di diritto pubblico, sorvegliato dallo Stato, basato sulla stabilità sociale, la procreazione, l'educazione dei figli e portatore di una morale ritenuta prevalente, quella cattolica. Obbedienza e subordinazione per le donne, logica autoritaria e patrimonialistica, un blocco compatto nel quale l'amore riusciva con fatica ad aprire qualche breccia. Oggi troviamo il futuro declinato in modo ben diverso dal passato e sembriamo prendere congedo da un diritto ostile all'amore. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta ogni discriminazione e legittima, in condizioni di parità, unioni diverse da quella matrimoniale. La Corte costituzionale italiana ha cominciato a riconoscere alle persone dello stesso sesso il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia. Ma se rivolgiamo lo sguardo alla società italiana, cogliamo ancora troppe tracce di una politica del disgusto che continua a ritenere inaccettabili i diritti dell'amore. Una politica che si nutre di pregiudizi, sorda ai richiami dell'Europa, ostacola l'abbandono delle discriminazioni e nega alle persone diritti fondamentali, come l'accesso paritario di tutte le coppie al matrimonio.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato di un agile commento esplicativo. In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute. Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d'ausilio anche nelle aule giudiziarie. A corredo del testo codicistico, si riportano le disposizioni normative in materia di depenalizzazione, privacy e stranieri. Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnala la L. 7-4-2017, n. 47 per la protezione dei minori stanieri non accompagnati; la L. 8-3-2017, n. 24 in materia di responsabilità medica; il D.L. 20-2-2017, n. 14, conv. in L. 18-4-2017, n. 48 recante norme per la sicurezza delle città e il D.Lgs. 19-1-2017, n. 6 per il coordinamento delle norme penali alla nuova disciplina delle unioni civili. Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Aggiornato ai più recenti sviluppi, il libro introduce il lettore alla «legge fondamentale della Repubblica», di cui delinea l'architettura, i concetti chiave, il linguaggio e lo spirito, illustrando con chiarezza i contenuti del testo, dai diritti civili, politici e sociali all'organizzazione dei poteri dello Stato, alla giustizia, ai rapporti internazionali e con l'Europa.
Che cosa va punito? In che modo? Con quali obiettivi? Come dobbiamo intendere la responsabilità e la colpa? Questioni come queste sono strettamente correlate ai mutevoli contesti politico-ideologici, alle tendenze culturali, all'evoluzione del pensiero filosofico e anche ai paradigmi elaborati dalle scienze. Il libro offre un quadro dei temi e dei problemi di fondo del diritto penale contemporaneo, sottolineando il rapporto di forte tensione, e in alcuni casi di contraddizione, tra i principi che dovrebbero conformare un diritto penale liberaldemocratico degno di questo nome e il concreto diritto penale che viene applicato nei tribunali.
Il 10 dicembre 1520 alla Elstertor di Wittenberg Lutero brucia, insieme alla bolla di minaccia di scomunica di Papa Leone X, il Corpus iuris canonici: la più disprezzata "struttura" della chiesa cattolica romana. È il gesto più eclatante dell'opposizione di Lutero nei confronti del diritto (specialmente quello canonico). Pur tuttavia, l'identificazione di un profilo evangelico del diritto mondano non è assente negli scritti di Lutero, e neppure la definizione degli strumenti giuridici che debbono essere conservati nella chiesa. Come può dunque convivere in Lutero la convinzione dell'inutilità del diritto con la consapevolezza che persino la comunità cristiana non può farne a meno? Il volume tenta di rispondere a questa domanda, indagando le motivazioni teologiche che soggiacciono alla visione luterana sia del diritto civile sia di quello canonico, mettendo al centro la questione del diritto naturale, dell'identità istituzionale della chiesa e della certezza con la quale l'uomo può abbandonarsi nella fede alla misericordiosa redenzione di Cristo.
«I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per l'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche "rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati" (MI, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale competente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate e delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3)» (Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, 24 ottobre 2015, n. 82). Con questa finalità la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato, nel mese di settembre 2016, il VI Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico, i cui atti sono raccolti in questo volume. In questa edizione sono state affrontate le diverse novità relative al processo di dichiarazione della nullità del matrimonio e ad altri rilevanti settori di attività dei tribunali, concentrando l'attenzione sulla riforma dei processi matrimoniali realizzata dai m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, rispettivamente per la Chiesa Latina e per le Chiese Orientali. Le relazioni, a un anno dalla pubblicazione della riforma, tentano di dare risposta a diverse questioni che sono sorte dopo l'entrata in vigore del nuovo processo, sempre con la finalità di prestare un servizio a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, lavorano in questa diaconia della giustizia nella Chiesa. Sono presentati anche alcuni contributi di diritto sostanziale, sempre alla luce della riforma dei processi e delle sfide proposte da Papa Francesco sulla pastorale familiare.
Torna, in una nuova edizione arricchita e rivista, un libro che, in un decennio, è diventato un punto di riferimento e quasi un classico, tradotto in inglese, francese, spagnolo. Il diritto è una forma di disciplinamento sociale che ha invaso la modernità, ma la sua nascita rimanda per intero alla storia di Roma. Aldo Schiavone ricostruisce questa vicenda con passione e lucidità, seguendone la trama attraverso i secoli e muovendosi dalle origini più remote sino alle soglie del mondo tardoantico. Un vasto affresco storico e un serrato saggio d'interpretazione sui tratti fondamentali della macchina giuridica occidentale e del discorso che le si è costruito intorno: il formalismo, la pretesa neutralità, i rapporti con il potere politico. Ambienti, personaggi, quadri concettuali, ideologie che hanno segnato la nostra storia e che qui sono analizzate in un continuo contrappunto tra antico e moderno, tra pensiero romano e tradizione europea
Il termine "ascolto" non compare nel codice di rito penale; tuttavia, la predetta scelta lessicale, in luogo di quella tecnicamente più corretta di "testimonianza", pare, nel caso concreto, più opportuna, poiché l'audizione di un minore - testimone o vittima di reato - non si esaurisce nella componente fisica derivante dal "sentire con l'orecchio" quanto da altri riferito, ma ricomprende quella più propriamente psicologica - tipica dell'"ascolto" in quanto tale - dell'apprendimento con i cinque sensi. Sempre più spesso si parla di minori, ma sempre più difficilmente si è davvero in grado di ascoltarli. Ascoltare un minore in seno ad un procedimento penale significa venire incontro alle sue esigenze, accoglierlo, comprenderne il dichiarato e percepirne le sensazioni; significa valutarne l'idoneità a testimoniare e aiutarlo a fornire il proprio contributo nel modo meno traumatico possibile; significa garantire la genuinità delle sue dichiarazioni, tanto da rivelarsi imprescindibile l'ausilio delle scienze paragiuridiche. Questo è il motivo per il quale ciò che ordinariamente costituisce la prova dichiarativa per eccellenza finisce per assumere le sembianze di una prova scientifica - quasi un ibrido tra la testimonianza e la perizia - in cui accanto al tecnico del diritto si trovano ad operare i più svariati cultori delle scienze umane e sociali, psicologiche e, talvolta, anche psichiatriche. La delicatezza della materia, oggi più che mai al centro delle cronache quotidiane, impone un cauto approccio da parte di tutti gli operatori coinvolti nel severo perseguimento delle esigenze di protezione della giovane fonte rispetto a modalità esecutive del suo ascolto che potrebbero essere per lei dannose, da contemperarsi sempre con le irrinunciabili esigenze di accertamento della verità. La presente opera si propone l'ambizioso obiettivo di effettuare una ricognizione della materia, sviluppando, in due distinte sezioni, i profili statici e dinamici che la caratterizzano. In particolare, partendo dai profili statici e, così, prendendo le mosse dall'evoluzione storica dell'istituto e dalle sue fonti interne ed internazionali, essa si sviluppa nella disamina del ruolo dei tecnici del diritto e degli operatori sociali, nonché nello studio degli apporti provenienti dalle scienze psicologiche. Quindi, con la parte dinamica, si approfondisce la materia per come operante nei momenti fondamentali del procedimento penale e, in particolare, nella fase delle indagini preliminari, dell'incidente probatorio e del dibattimento. Ne discende uno studio completo della normativa vigente, come interpretata da dottrina e giurisprudenza, e una serie di spunti critici e di riflessione.
La recente Legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (2016), interviene nell'ambito del volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo no profit, delle fondazioni e delle imprese sociali, introducendo categorie di grande rilevanza sistematica. In questa direzione, la promozione dei titoli di solidarietà , già previsti dal d.lgs. n. 460/1997, unitamente all'allargamento della platea dei beneficiari dell'equity crowdfunding (ad oggi limitato alle sole start up) e, infine, la definizione di un trattamento fiscale di favore per «titoli finanziari etici», così da premiare quei cittadini che investono i loro risparmi nella finanza etica. In tale contesto, gli enti di Terzo settore vengono qualificati come soggetti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che promuovono attività di interesse generale. La nuova (e forse troppo ampia) soggettività , risente della difficoltà di trasferire identità tradizionalmente legate alle scienze sociali, in ambito giuridico. Al tempo stesso, la formulazione contenuta nella Legge delega se da una parte evidenzia una ricchezza di forme, dall'altra lascia inalterati possibili rischi di disorientamento ermeneutico. Si conferma, infatti, un sistema caratterizzato da specialità normative che costringono l'operatore del diritto a coordinare le disposizioni sulle Onlus e l'Impresa sociale, con quelle previste dalle specifiche normative istitutive. Per altro verso, si assiste ad un travalicamento dei confini del Diritto tributario di cui gli enti in esame sono, comunque, parte rilevante che, a sua volta, è «costretto» a seguirne gli esiti ovvero le derive, legate a forme di evasione o elusione fiscale. In ogni caso, proprio in questa apparente distanza, il Diritto tributario manifesta il suo peculiare ruolo: segnalare/evitare che la dimensione economico commerciale, diventi costitutiva delle nuove configurazioni giuridiche.