
Il tema della valutazione d'azienda è al centro di un ampio dibattito nella dottrina economico-aziendale e nella pratica aziendale e professionale. Le metodologie di stima del capitale economico si suddividono in due grandi categorie: dirette e indirette. Le prime fanno riferimento ai prezzi di mercato; le seconde possono essere riferite a grandezze flusso e a grandezze stock. Le metodologie basate sui flussi consistono nell'attualizzazione dei risultati reddituali futuri, dei cash flow prospettici o dei dividendi attesi. Il volume espone i cosiddetti metodi reddituali e finanziari semplificati, analizza la valutazione degli elementi immateriali aventi e non aventi valore di mercato e la valutazione dell'organizzazione del personale.
Scaturiti dalle rivoluzioni moderne dei secoli XVII-XVIII, i diritti umani sono indissociabili da una struttura democratica della società, e sono il frutto di lotte e contrapposizioni di interessi. Ogni diritto umano è stato conquistato dopo che era stato negato o calpestato. L'internazionalizzazione dei diritti umani ha contribuito a produrre risultati storici come la fine del colonialismo e la caduta dei totalitarismi, ma la loro proliferazione ha creato dei problemi nuovi. Moltiplicando le carte e le convenzioni internazionali si può svilire il concetto di diritti umani, facendo evaporare la differenza tra diritti fondamentali ed esigenze secondarie o marginali.
La disciplina giuridica dei fenomeni legati all'introduzione delle tecnologie informatiche nelle pubbliche amministrazioni, sta assumendo una dimensione rilevante in tutti i paesi. La volontà dei legislatori di anticipare e seguire i processi e i fenomeni spiega l'estrema variabilità delle normative nel settore dell'e-government. Nell'ambito della legislazione italiana è possibile identificare almeno nove settori normativi legati alla gestione delle informazioni pubbliche con l'introduzione di tecnologie informatiche. Lo scopo di questo lavoro è quello di offrire una visione completa della disciplina giuridca delle diverse tematiche che sono comprese sotto la nozione di e-government.
Argomenti trattati: Il concetto di fonte del diritto; La costituzione; I criteri di soluzione delle antinomie.
Da sempre l'uomo ha cercato di migliorare la sua condizione. Oggi nel contesto del rapido sviluppo della tecno-scienza si aprono nuove possibilità di interventi finalizzati all''enhancement o potenziamento della salute e della vita dell'uomo e della stessa umanità. Molteplici sono gli interrogativi etici emergenti. Il volume si articola in due parti. Una prima affronta il dibattito sul piano teorico mettendo a confronto gli argomenti favorevoli e contrari all'enhancement in senso generale, allo scopo di delineare una riflessione critica ponderata che giustifichi i requisiti etici minimi per una regolamentazione che non ostacoli l'innovazione ma al tempo stesso sappia tutelare i valori e i diritti fondamentali dell'uomo. La seconda parte analizza i principali ambiti applicativi oggi in discussione: dalle tecnologie esistenti (chirurgia estetica, doping sportivo), alle tecnologie emergenti (potenziamento genetico, biologico, neuro-cognitivo) fino alle tecnologie convergenti (nanotecnologie, biotecnologie, informatica e scienze cognitive) e agli scenari radicali che si prefigurano nel transumanesimo e postumanesimo.
- Diritti degli azionisti di società quotate, valore delle azioni e ambito di applicazione della relativa disciplina (N. Ciocca)
- La convocazione dell’assemblea (L. Marchegiani)
- L’informazione dei soci in occasione dell’assemblea (N. Ciocca)
- La definizione dei temi della riunione assembleare (F. Martino)
- L’informazione postassembleare (F. Martino)
- La legittimazione all’esercizio del voto in assemblea (L. Furgiuele)
- Nuove modalità di intervento e di voto in assemblea (M. Nicolai)
- La maggiorazione del dividendo (di E. Marchisio)
- La “maggiorazione del voto” (E. Marchisio e Maras)
- Le deleghe di voto (F. Accettella)
- Bibliografia
- Giurisprudenza
È noto come il successo di una qualsiasi attività economica non sia legato esclusivamente alla quantità e qualità delle risorse impiegate, ma anche al modo come queste vengono fra loro combinate e proficuamente utilizzate. Una idea innovativa e rivoluzionaria, un'invenzione geniale, per le quali si disponga di mezzi adeguati e di forte volontà realizzativa, sono destinate ad un clamoroso insuccesso, qualora gli artefici dell'idea o i propugnatori dell'invenzione non siano in grado di sfruttare tali mezzi, finalizzandoli agli obiettivi da raggiungere. Emerge, in ogni caso, il così detto "fattore organizzativo". Un fattore necessariamente connesso alle capacità di indirizzo e di combinazione delle risorse volte a realizzare un'operazione o una serie di operazioni. È perciò indispensabile conoscere in modo approfondito gli strumenti da impiegare, le tecniche da porre in atto, le persone da coinvolgere nelle iniziative sulle quali si fonda l'attività da condurre a termine. La trattazione che segue, dopo aver illustrato i caratteri del modello organizzativo, affronterà il tema, di notevole impatto, della programmazione del personale e cioè della scelta degli uomini cui affidare lo svolgimento delle operazioni di impresa.
Dopo il successo della sesta edizione, Diritto fallimentare esce alla sua settima pubblicazione aggiornato alla luce delle novità significative che hanno riguardato il diritto fallimentare negli ultimi anni.
"Fino ad alcuni decenni fa, la distinzione tra filosofia del diritto e teoria generale del diritto sembrava consolidata: la prima era ritenuta disciplina filosofica, la seconda disciplina giuridica; la prima disciplina affascinante, ma (almeno per alcuni) inessenziale per la pratica giuridica, la seconda disciplina più arida, ma (almeno per alcuni) utile e significativa per il lavoro del giurista; la prima disciplina orientata ai valori e pertanto ideologica, dai contorni indefinibili e in larga misura arbitrari, la seconda una disciplina orientata ai fatti, alla concretezza del diritto positivo e grazie a questo solido riferimento dotata di una rigorosa identità. Alcuni ancora sostenevano che la filosofia del diritto fosse opportunamente definibile alla stregua di una teoria del diritto fatta da filosofi e la teoria generale del diritto come una filosofia del diritto fatta da giuristi. È ben difficile, oggi, continuare ad elaborare simili dicotomie. La rigidità delle demarcazioni accademiche sembra aver perduto ogni senso. Chi è ottimista parla con soddisfazione della fusione di orizzonti che caratterizza il postmoderno; chi è pessimista ha invece buon gioco nel profetizzare un ulteriore decadimento qualitativo del sapere giuridico del nostro tempo. Chi vuole, invece, andare alle cose stesse non potrà alla fine che arrivare ad una sola conclusione e cioè che quella dimensione del sapere che ha per oggetto il diritto, e cioè il sapere giuridico, non tollera etichettature aprioristiche."

