
Oltre al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, questa nuova edizione del Corso tiene
conto, in modo particolare:
- delle modifiche normative intervenute in conseguenza della legislazione emergenziale determinata dalla
pandemia da Covid-19, che ha ovviamente riguardato anche il processo civile e la cui applicazione è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;
- dell’attivazione anche per i processi davanti alla Corte di cassazione dell’obbligo di deposito informatico
degli atti processuali, a decorrere dal 31 marzo 2021, ad opera del D.M. del Ministro della giustizia del 27
gennaio 2021;
- dell’entrata in vigore, avvenuta dopo diversi rinvii il 19 maggio 2021, della nuova disciplina sui
procedimenti collettivi (azione di classe risarcitoria e azione inibitoria collettiva), introdotta dalla L. 12
aprile 2021, n. 31, mediante l’inserimento degli artt. 840 bis-840 sexiesdecies nel codice di procedura civile;
- del potenziamento dell’«ufficio per il processo», già istituito nel 2014 presso i Tribunali e le Corti
d’appello ed ora esteso anche alla Corte di cassazione dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. dalla L. 6 agosto
2021, n. 113).
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant'anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che - come detto - la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all'elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico.
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant'anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che - come detto - la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all'elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico.
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant’anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che – come detto – la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico
Le nuove modifiche legislative - che ormai si susseguono con periodicità quasi stagionale - sono alla base anche di questa edizione. In particolare, in essa si è tenuto conto di quelle introdotte con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114) e soprattutto con il successivo D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162). Il primo è intervenuto in materia di cd. processo civile telematico e di obbligo di deposito telematico degli atti processuali. Il secondo ha previsto - tra l'altro - la possibilità del trasferimento in sede arbitrale dei giudizi pendenti in primo grado o in appello, la "negoziazione assistita da uno o più avvocati" per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili, e nuove procedure stragiudiziali per la separazione dei coniugi, il divorzio e la modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, oltre ad ulteriori "ritocchi" per il processo di cognizione e di esecuzione forzata. D'altro canto, come di consueto, la nuova edizione è anche l'occasione per recepire gli aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali, nel frattempo intervenuti.
Le nuove modifiche legislative - che ormai si susseguono con periodicità quasi stagionale - sono alla base anche di questa edizione. In particolare, in essa si è tenuto conto di quelle introdotte con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114) e soprattutto con il successivo D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162). Il primo è intervenuto in materia di cd. processo civile telematico e di obbligo di deposito telematico degli atti processuali. Il secondo ha previsto - tra l'altro - la possibilità del trasferimento in sede arbitrale dei giudizi pendenti in primo grado o in appello, la "negoziazione assistita da uno o più avvocati" per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili, e nuove procedure stragiudiziali per la separazione dei coniugi, il divorzio e la modificazione delle condizioni di separazione e di divorzio, oltre ad ulteriori "ritocchi" per il processo di cognizione e di esecuzione forzata. D'altro canto, come di consueto, la nuova edizione è anche l'occasione per recepire gli aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali, nel frattempo intervenuti.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. L’attività giurisdizionale. – II. Il processo e i suoi requisiti. – III. La situazione giuridica globale del soggetto che chiede la tutela: l’azione. – IV. La situazione giuridica globale del soggetto che presta la tutela: il dovere decisorio del giudice e i suoi limiti. – V. La situazione giuridica globale del soggetto contro il quale è chiesta la tutela: il convenuto. – VI. L’oggetto del processo: identità delle azioni e limiti del giudicato. Connessione e concorso di azioni – VII. Il giudice, i suoi ausiliari e gli uffici complementari. – Sezione prima: La giurisdizione. – Sezione seconda: La competenza. – Sezione terza: Le garanzie dell’imparzialità del giudice, gli uffici complementari e gli ausiliari del giudice. – VIII. Le parti e i difensori. – Sezione prima: Parte, capacità, legittimazione e rappresentanza processuale. – Sezione seconda: I difensori e i consulenti tecnici di parte. – Sezione terza: I doveri e le responsabilità delle parti e dei difensori. – Sezione quarta: Pluralità di parti (litisconsorzio) e mutamenti nella posizione delle parti (intervento, estromissione, successione). – IX. Il pubblico ministero. – X. Gli atti processuali. – Sezione prima: La disciplina formale degli atti del processo in generale. – Sezione seconda: Provvedimenti del giudice, comunicazioni e notificazioni. – Sezione terza: La nullità degli atti processuali. – XI. Il codice vigente ed i principi ai quali è ispirato.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – I. La disciplina del rito ordinario di cognizione nei suoi aspetti generali. – II. Il rito ordinario di cognizione. La fase introduttiva. – III. La fase di istruzione. – Sezione prima: L’istruzione in senso ampio. – Sezione seconda: La comparizione e la trattazione. – Sezione terza: L’intervento dei terzi. – Sezione quarta: La rimessione della causa al collegio o in decisione. – Sezione quinta: Le cause riservate alla decisione collegiale e il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. – IV. L’istruzione in senso stretto o istruzione probatoria. – Sezione prima: La prova in generale. – Sezione seconda: I procedimenti istruttori di integrazione. – Sezione terza: Assunzione dei mezzi di prova. – Sezione quarta: Le prove precostituite o documenti e l’esibizione. – Sezione quinta: Le prove costituende e il rendimento dei conti. – V. La fase di decisione. – VI. Le vicende anormali del processo. – VII. Il processo davanti al giudice di pace. – VIII. Le impugnazioni. – Sezione prima: Le impugnazioni in generale. – Sezione seconda: L’appello. – Sezione terza: Il ricorso per cassazione e il giudizio di rinvio. – Sezione quarta: La revocazione. – Sezione quinta: L’opposizione di terzo.
Premessa alla diciassettesima edizione. – Premessa alla prima edizione. – Parte Prima: Il processo di esecuzione forzata. – I. Il processo di esecuzione forzata nei suoi aspetti generali. – II. Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata. – III. L’espropriazione forzata. – Sezione prima: L’espropriazione forzata in generale. – Sezione seconda: L’espropriazione mobiliare presso il debitore. – Sezione terza: L’espropriazione presso terzi. – Sezione quarta: L’espropriazione immobiliare. – Sezione quinta: L’espropriazione di beni indivisi e l’espropriazione contro il terzo proprietario. – IV. L’esecuzione diretta o in forma specifica. – V. Le opposizioni nel processo esecutivo. – VI. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo. – Parte Seconda: I procedimenti speciali. – VII. I procedimenti speciali in generale. – VIII. I procedimenti speciali sommari. – Sezione prima: Il procedimento ingiuntivo. – Sezione seconda: Il procedimento per convalida di licenza o sfratto. – IX. I procedimenti cautelari e possessori. – Sezione prima: Le disposizioni comuni ai procedimenti cautelari. – Sezione seconda: I sequestri. – Sezione terza: Le denunce di nuova opera e di danno temuto. I procedimenti possessori. – Sezione quarta: I procedimenti di istruzione preventiva. – Sezione quinta: I provvedimenti d’urgenza. – X. Il procedimento sommario di cognizione. – XI. I procedimenti in camera di consiglio. – XII. I procedimenti speciali a cognizione piena. – Sezione prima: I procedimenti in materia di stato e capacità delle persone. – Sezione seconda: Il giudizio di divisione. – XIII. Il processo del lavoro e il processo locatizio. – Sezione prima: Generalità sul processo del lavoro. – Sezione seconda: Il processo del lavoro. – Sezione terza: Il processo locatizio. – XIV. La semplificazione e riduzione dei riti speciali. – Parte Terza: L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita. – XV. L’arbitrato. – XVI. La mediazione e la negoziazione assistita.
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149 2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile art. 1, 1 comma, L. 206 2021.
Le trasformazioni indotte dalle potenzialità delle nuove tecnologie di comunicazione richiedono un ripensamento radicale nell'approccio al marketing management. Il Social Mobile Marketing (il nuovo marketing digitale) non può essere declinato come modalità specializzata e separata di marketing tecnologico o di canale, ma va concepito come un modo totalmente nuovo di fare marketing, capace di includere l'innovazione in una visione inedita della formazione e della governance dei mercati. Se i mercati sono conversazioni mediate, la tecnologia agisce nelle interazioni e nelle narrazioni di marca, mentre le relazioni si configurano come processi di "social sensemaking" che non possono essere decisi e analizzati distinguendo per canale o per media. La diffusione dei social media e delle tecnologie ubique e immersive (dalla telefonia mobile all'lnternet delle cose nei mercati, nelle organizzazioni e nelle economie collaborative) rende questi principi ancor più evidenti e richiede un cambio di passo teorico e manageriale. Ogni interazione può infatti essere "aumentata" attraverso l'utilizzo di contenuti in mobilità (e non solo in augmented reality), l'accesso e il processamento ubiquo di dati e codici per contestualizzare gli incontri, e le potenzialità di collaborazione offerte dalla portabilità dei social network.

